AI Act

Capo XI

Articolo 98 - Procedura di comitato

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Delega di potere e procedura di comitato

Sintesi Articolo 98

L’articolo 98 disciplina procedura di comitato e riguarda il modo in cui il quadro dell’AI Act può essere aggiornato o attuato attraverso poteri delegati e procedure di comitato. La rilevanza pratica è che allegati, condizioni, specifiche e aspetti applicativi possono evolvere senza una revisione completa del regolamento. Le organizzazioni non possono quindi considerare la classificazione o la documentazione come attività una tantum: devono prevedere monitoraggio normativo, revisione periodica dei sistemi e aggiornamento delle policy quando la Commissione adotta nuovi atti o orientamenti. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.

Testo ufficiale

1)La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n, 182/2011.
2)Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n, 182/2011.