AI Act

Capo V · SEZIONE 1

Articolo 52 - Procedura

Già applicabileApplicabile secondo il calendario dell’articolo 113 dell’AI Act.

Modelli di IA per finalità generali / Regole di classificazione

Sintesi Articolo 52

L’articolo 52 riguarda procedura nel regime dei modelli di IA per finalità generali. La norma sposta l’attenzione dalla singola applicazione al modello che può essere riutilizzato a valle in molti contesti. Sul piano operativo, i fornitori devono presidiare documentazione tecnica, informazioni per integratori e deployer, policy sul diritto d'autore, trasparenza sui contenuti usati per l’addestramento e, per i modelli con rischio sistemico, valutazioni e mitigazioni rafforzate. Questo articolo è centrale per contratti, supply chain tecnologica e governance dei modelli fondazionali, perché impone evidenze trasferibili agli operatori downstream. La trasparenza deve entrare in interfacce, informative, procedure di assistenza e contratti, evitando formule generiche che non aiutano davvero l’utente.

Testo ufficiale

1)Se un modello di IA per finalità generali soddisfa la condizione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), il fornitore pertinente informa la Commissione senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dal soddisfacimento di tale requisito o dal momento in cui viene a conoscenza che tale requisito sarà soddisfatto. Tale notifica comprende le informazioni necessarie a dimostrare che il requisito in questione è stato soddisfatto. Se la Commissione viene a conoscenza di un modello di IA per finalità generali che presenta rischi sistemici di cui non è stata informata, può decidere di designarlo come modello con rischio sistemico.
2)Il fornitore di un modello di IA per finalità generali che soddisfa la condizione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), può presentare, unitamente alla sua notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, in via eccezionale, sebbene soddisfi tale requisito, il modello di IA per finalità generali non presenta, a causa delle sue caratteristiche specifiche, rischi sistemici e non dovrebbe essere pertanto classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico.
3)Se la Commissione conclude che le argomentazioni presentate a norma del paragrafo 2 non sono sufficientemente fondate e il fornitore in questione non è stato in grado di dimostrare che il modello di IA per finalità generali non presenta, per le sue caratteristiche specifiche, rischi sistemici, essa respinge tali argomentazioni e il modello di IA per finalità generali è considerato un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico.
4)La Commissione può designare un modello di IA per finalità generali come modello che presenta rischi sistemici, ex officio o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera a), sulla base dei criteri di cui all’Allegato XIII - Criteri dei modelli a impatto sistemico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 97 per modificare l’Allegato XIII - Criteri dei modelli a impatto sistemico specificando e aggiornando i criteri di cui a tale allegato.
5)Su richiesta motivata di un fornitore il cui modello è stato designato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico a norma del paragrafo 4, la Commissione, tenendo conto della richiesta, può decidere di valutare nuovamente se si possa ancora ritenere che il modello di IA per finalità generali presenti rischi sistemici sulla base dei criteri di cui all'Allegato XIII - Criteri dei modelli a impatto sistemico. Tale richiesta contiene motivi oggettivi, dettagliati e nuovi emersi dopo la decisione di designazione. I fornitori possono chiedere una nuova valutazione non prima di sei mesi dopo la decisione di designazione. Se la Commissione, a seguito della nuova valutazione, decide di mantenere la designazione come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico, i fornitori possono chiedere una nuova valutazione non prima di sei mesi dopo tale decisione.
6)La Commissione garantisce che sia pubblicato un elenco di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico e lo mantiene aggiornato, fatta salva la necessità di rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.