Capo III · SEZIONE 3
Articolo 19 - Log generati automaticamente
Sistemi di IA ad alto rischio / Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti
Sintesi Articolo 19
L’articolo 19 completa l’articolo 12 sul versante conservazione: il fornitore deve conservare i log generati automaticamente dai sistemi ad alto rischio, nella misura in cui sono sotto il suo controllo, per un periodo adeguato alla finalità prevista e comunque per almeno sei mesi, fatte salve norme UE o nazionali diverse, in particolare in materia di protezione dei dati personali. Anche qui gli istituti finanziari integrano l’obbligo nella documentazione settoriale. Sul piano pratico serve una retention policy che espliciti chi conserva cosa nei rapporti fornitore-deployer (spesso definiti nel contratto), come si garantisce l’integrità dei log e come si concilia la durata con i principi di minimizzazione del GDPR.