AI Act

Capo IX · SEZIONE 3

Articolo 84 - Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Applicazione

Sintesi Articolo 84

L’articolo 84 disciplina strutture di sostegno dell’unione per la prova dell’IA nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, la cooperazione con autorità competenti e organismi di controllo richiede flussi informativi tempestivi. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il controllo va disegnato prima del go-live: metriche, log, segnalazioni, riesami e responsabilità di intervento devono essere già definiti.

Testo ufficiale

1)La Commissione designa una o più strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020/nel settore dell'IA.
2)Fatti salvi i compiti di cui al paragrafo 1, le strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA forniscono anche pareri tecnici o scientifici indipendenti su richiesta del consiglio per l'IA, della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato.