AI Act

Capo III · SEZIONE 2

Articolo 8 - Conformità ai requisiti

Digital OmnibusDisposizione interessata dalla proposta di rinvio o modifica del pacchetto Digital Omnibus: da monitorare fino all’adozione definitiva.

Sistemi di IA ad alto rischio / Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio

Sintesi Articolo 8

L’articolo 8 apre la Sezione 2 con la regola di fondo: i sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare tutti i requisiti degli articoli da 9 a 15, tenendo conto della finalità prevista e dello stato dell’arte. Il secondo paragrafo coordina l’AI Act con la normativa di prodotto: quando il sistema è parte di un prodotto già regolato (Allegato I, sezione A), i fornitori possono integrare verifiche e documentazione nelle procedure settoriali esistenti, evitando duplicazioni. In pratica l’articolo chiede un approccio unitario: mappare i requisiti applicabili, decidere come dimostrarne il rispetto ed evitare che compliance IA e compliance di prodotto viaggino su binari separati con evidenze incoerenti.

Testo ufficiale

1)I sistemi di IA ad alto rischio rispettano i requisiti stabiliti nella presente sezione, tenendo conto delle loro previste finalità nonché dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA e di tecnologie correlate all'IA. Nel garantire conformità a tali requisiti si tiene conto del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9.
2)Se un prodotto contiene un sistema di IA cui si applicano i requisiti del presente regolamento e i requisiti della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'Allegato I - Normativa UE di armonizzazione, sezione A, i fornitori sono responsabili di garantire che il loro prodotto sia pienamente conforme a tutti i requisiti applicabili previsti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile. Nel garantire la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1 ai requisiti di cui alla presente sezione e al fine di garantire la coerenza, evitare duplicazioni e ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi, i fornitori possono scegliere di integrare, se del caso, i necessari processi di prova e di comunicazione nonché le informazioni e la documentazione che forniscono relativamente al loro prodotto nella documentazione e nelle procedure esistenti e richieste in conformità della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'Allegato I - Normativa UE di armonizzazione, sezione A.
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