Capo III · SEZIONE 2
Articolo 12 - Conservazione delle registrazioni
Digital OmnibusDisposizione interessata dalla proposta di rinvio o modifica del pacchetto Digital Omnibus: da monitorare fino all’adozione definitiva.
Sistemi di IA ad alto rischio / Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio
Sintesi Articolo 12
L’articolo 12 richiede che i sistemi ad alto rischio consentano tecnicamente la registrazione automatica degli eventi (log) per tutto il loro ciclo di vita, con un livello di tracciabilità adeguato alla finalità del sistema. I log devono permettere di individuare situazioni di rischio o modifiche sostanziali, supportare il monitoraggio post-commercializzazione e la sorveglianza dell’articolo 26; per i sistemi di identificazione biometrica remota sono richiesti contenuti minimi puntuali, incluse le verifiche umane sui risultati. Progettualmente conviene definire fin dal design cosa registrare, dove, per quanto tempo e chi può accedervi, coordinando i requisiti con l’articolo 19 (conservazione dei log da parte del fornitore) e con GDPR e sicurezza.
Testo ufficiale
1)I sistemi di IA ad alto rischio consentono a livello tecnico la registrazione automatica degli eventi («log») per la durata del ciclo di vita del sistema.
2)Al fine di garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA ad alto rischio adeguato alla finalità prevista del sistema, le capacità di registrazione consentono la registrazione di eventi pertinenti per:
a)l'individuazione di situazioni che possono far sì che il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'
articolo 79, paragrafo 1, o determinare una modifica sostanziale;
b)l'agevolazione del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'
articolo 72; e
a)la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema (data e ora di inizio e di fine di ciascun utilizzo);
b)la banca dati di riferimento utilizzata dal sistema per verificare i dati di input;
c)i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza;
d)l'identificativo delle persone fisiche che partecipano alla verifica dei risultati di cui all'
articolo 14, paragrafo 5.