AI Act

Capo III · SEZIONE 2

Articolo 12 - Conservazione delle registrazioni

Digital OmnibusArticolo oggetto di rinvio o modifica da monitorare fino all’adozione definitiva.

Sistemi di IA ad alto rischio / Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio

Sintesi Articolo 12

L’articolo 12 disciplina conservazione delle registrazioni nell’ambito dei sistemi di IA ad alto rischio. La disposizione va letta come parte del ciclo di conformità del Capo III: qualificare correttamente il sistema, progettare controlli tecnici e organizzativi, documentare le evidenze e mantenere la conformità dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio. Sul piano operativo, la classificazione ad alto rischio attiva requisiti rafforzati, evidenze tecniche e controlli organizzativi; serve un approccio documentato di risk management, riesame e mitigazione. Per fornitori, deployer e altri operatori questo articolo richiede procedure interne, responsabilità chiare, tracciabilità delle decisioni e coordinamento con sicurezza, privacy, qualità, procurement e gestione del rischio. La sintesi non sostituisce il testo ufficiale, ma aiuta a trasformare la norma in requisiti verificabili. Il presidio operativo è una matrice di classificazione, con evidenze conservate e riesaminate quando cambiano finalità, dati, contesto o integrazioni tecniche.

Testo ufficiale

1)I sistemi di IA ad alto rischio consentono a livello tecnico la registrazione automatica degli eventi («log») per la durata del ciclo di vita del sistema.
2)Al fine di garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA ad alto rischio adeguato alla finalità prevista del sistema, le capacità di registrazione consentono la registrazione di eventi pertinenti per:
a)l'individuazione di situazioni che possono far sì che il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, o determinare una modifica sostanziale;
b)l'agevolazione del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72; e
c)il monitoraggio del funzionamento dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
3)Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III - Sistemi IA ad alto rischio, punto 1, lettera a), le capacità di registrazione comprendono almeno i dati seguenti:
a)la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema (data e ora di inizio e di fine di ciascun utilizzo);
b)la banca dati di riferimento utilizzata dal sistema per verificare i dati di input;
c)i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza;
d)l'identificativo delle persone fisiche che partecipano alla verifica dei risultati di cui all'articolo 14, paragrafo 5.