AI Act

Capo IX · SEZIONE 4

Articolo 87 - Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.

Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Mezzi di ricorso

Sintesi Articolo 87

L’articolo 87 disciplina segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, l’organizzazione deve tradurre la previsione in procedure, responsabilità e prove documentali. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. Il controllo va disegnato prima del go-live: metriche, log, segnalazioni, riesami e responsabilità di intervento devono essere già definiti.

Testo ufficiale

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.