AI Act

Capo IX · SEZIONE 5

Articolo 92 - Potere di effettuare valutazioni

Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal 2 agosto 2026, secondo il calendario generale dell’articolo 113 dell’AI Act.

Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, condivisione delle informazioni e vigilanza del mercato / Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali

Sintesi Articolo 92

L’articolo 92 disciplina potere di effettuare valutazioni nel quadro di monitoraggio, informazione, vigilanza e enforcement. La norma rende la compliance un processo continuativo: dopo l’immissione sul mercato o l’uso, occorre monitorare prestazioni e rischi, gestire incidenti, cooperare con autorità, documentare riscontri e adottare misure correttive quando necessario. Sul piano operativo, i fornitori devono documentare scelte, controlli e responsabilità lungo il ciclo di vita; la trasparenza deve essere progettata nell’interfaccia, nella documentazione e nelle comunicazioni agli utenti; serve un approccio documentato di risk management, riesame e mitigazione. Per fornitori e deployer questo significa predisporre processi di post-market monitoring, escalation, audit, gestione dei reclami e conservazione delle evidenze, con forte coordinamento tra legale, sicurezza, privacy, qualità e business owner. La trasparenza deve entrare in interfacce, informative, procedure di assistenza e contratti, evitando formule generiche che non aiutano davvero l’utente.

Testo ufficiale

1)L'ufficio per l'IA, previa consultazione del consiglio per l'IA, può effettuare valutazioni del modello di IA per finalità generali in questione:
a)per valutare la conformità del fornitore agli obblighi previsti dal presente regolamento, qualora le informazioni raccolte a norma dell'articolo 91 siano insufficienti; o
b)per indagare sui rischi sistemici a livello dell'Unione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico, in particolare a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici conformemente all'articolo 90, paragrafo 1, lettera a).
2)La Commissione può decidere di nominare esperti indipendenti incaricati di effettuare valutazioni per suo conto, anche provenienti dal gruppo di esperti scientifici istituito a norma dell'articolo 68. Gli esperti indipendenti nominati per tale compito soddisfano i criteri di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
3)Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può chiedere l'accesso al modello di IA per finalità generali in questione attraverso API o altri mezzi e strumenti tecnici adeguati, compreso il codice sorgente.
4)La richiesta di accesso indica la base giuridica, lo scopo e i motivi della richiesta e fissa il termine entro il quale deve essere fornito l'accesso e le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 101 in caso di mancata fornitura dell'accesso.
5)I fornitori del modello di IA per finalità generali in questione o il loro rappresentante forniscono le informazioni richieste. Nel caso di persone giuridiche, società o imprese, o qualora i fornitori non abbiano personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarli per legge o in virtù del loro statuto, forniscono l'accesso richiesto per conto del fornitore del modello di IA per finalità generali in questione.
6)La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità dettagliate e le condizioni per le valutazioni, comprese le modalità dettagliate per la partecipazione di esperti indipendenti, nonché la procedura per la loro selezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.
7)Prima di richiedere l'accesso al modello di IA per finalità generali in questione, l'ufficio per l'IA può avviare un dialogo strutturato con il fornitore del modello di IA per finalità generali al fine di raccogliere maggiori informazioni sulle prove interne del modello, sulle garanzie interne per prevenire rischi sistemici e su altre procedure e misure interne che il fornitore ha adottato per attenuare tali rischi.
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