Capo X
Articolo 96 - Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento
Dal 2 agosto 2026Applicazione prevista dal calendario generale dell’AI Act.
Codici di condotta e orientamenti
Sintesi Articolo 96
L’articolo 96 disciplina orientamenti della commissione sull’attuazione del regolamento, cioè strumenti di soft law e indirizzo applicativo destinati a rendere più concreta l’attuazione dell’AI Act. Codici di condotta e orientamenti aiutano operatori e autorità a interpretare requisiti, esempi, soglie e buone pratiche. In pratica le organizzazioni dovrebbero monitorare questi documenti, integrarli nei controlli interni e usarli come riferimento per dimostrare diligenza, proporzionalità e aggiornamento. Pur non sostituendo il regolamento, tali strumenti possono diventare standard di fatto nelle valutazioni di compliance e nei rapporti contrattuali. La trasparenza deve entrare in interfacce, informative, procedure di assistenza e contratti, evitando formule generiche che non aiutano davvero l’utente.
Testo ufficiale
1)La Commissione elabora orientamenti sull'attuazione pratica del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:
a)l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e all'
articolo 25;
c)l'attuazione pratica delle disposizioni relative alla modifica sostanziale;
d)l'attuazione pratica degli obblighi di trasparenza di cui all'
articolo 50;
e)informazioni dettagliate sulla relazione del presente regolamento con la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'
Allegato I - Normativa UE di armonizzazione, nonché con altre disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la coerenza nella loro applicazione;
f)l'applicazione della definizione di sistema di IA di cui all'
articolo 3, punto 1). Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento. Gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo tengono debitamente conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA, nonché delle pertinenti norme armonizzate e specifiche comuni di cui agli
articoli 40 e 41, o delle norme armonizzate o specifiche tecniche stabilite a norma della normativa di armonizzazione dell'Unione.
2)Su richiesta degli Stati membri o dell'ufficio per l'IA, o di propria iniziativa, la Commissione aggiorna gli orientamenti adottati quando lo ritiene necessario.